Accordo di non divulgazione reciproco

Ciascuna delle parti accetta di mantenere riservate tutte le informazioni divulgate dall’altra parte nei termini previsti dal presente Accordo.

TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO

1 INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni: Nel presente Accordo, i seguenti termini hanno il seguente significato:

Affiliato: in relazione a una parte, una società collegata, un direttore, un funzionario, un azionista, un proprietario, un dipendente o un consulente professionale di tale parte.

Accordo: clausole da 1 a 8 di questo documento.

Informazioni riservate: include:

  • tutte le informazioni (sia in forma orale, scritta, elettronica o altra forma registrata) divulgate da o per conto di una parte all’altra parte in relazione allo Scopo, sia prima che dopo la data di questo Accordo;
  • tutte le copie di tali informazioni,

ma non include:

  • informazioni disponibili al pubblico;
  • informazioni che diventano note all’altra parte da una terza persona che non ha violato alcun obbligo di riservatezza per la parte che ha divulgato l’informazione;
  • il fatto che siano in corso discussioni relative allo Scopo o che entrambe le parti abbiano ingaggiato l’altra per i servizi.

Scopo: include:

  • Esecuzione del servizio e dei processi di Excel Academy.
  • valutare l’interesse di una parte nell’acquisire tutta o parte delle attività dell’altra parte mediante acquisizione di azioni e/o attività.

Attività non autorizzata: qualsiasi accesso non autorizzato, uso, copia o divulgazione di informazioni riservate.

1.2 Interpretazione: nel presente Accordo:

  • le clausole e le altre intestazioni sono solo a titolo di riferimento e non pregiudicano l’interpretazione del presente Accordo;
  • le parole indicate al singolare includono il plurale e viceversa;
  • un riferimento a:
    • una parte del presente Accordo include gli incaricati autorizzati di quella parte;
    • una persona include un individuo, una Società, un ente non societario o altra entità.

1.3 Nessun obbligo: nulla nel presente Accordo obbliga una parte a divulgare Informazioni riservate all’altra parte.

2 USO E DIVULGAZIONE

2.1 Utilizzo: Ciascuna parte deve utilizzare le Informazioni riservate dell’altra parte esclusivamente per lo Scopo.

2.2 Divulgazione: una parte non può rivelare le informazioni confidenziali della controparte ad alcuna persona ad eccezione di un affiliato che abbia:

  • la necessità di conoscerle per lo scopo, ma solo nella misura in cui tale necessità sia accertata;
  • accettato di rispettare obblighi identici o sostanzialmente simili a quelli previsti dal presente Accordo.

2.3 Violazione da parte dell’Affiliato: La violazione del presente Accordo da parte di un Affiliato di una parte è considerata come una violazione del presente Accordo da parte di tale parte.

2.4 Filiera: l’eccezione nella clausola 2.2 non si estende per consentire ad un affiliato di rivelare informazioni riservate ai suoi affiliati.

3 RISERVATEZZA

3.1 Riconoscimento: ciascuna delle parti riconosce che le Informazioni riservate dell’altra parte sono fornite a termini di rigorosa riservatezza.

3.2 Sicurezza: Ciascuna delle parti deve:

  • stabilire e mantenere adeguate ed efficaci misure di sicurezza per salvaguardare in qualsiasi momento da attività non autorizzate le Informazioni riservate dell’altra parte;
  • fatta salva qualsiasi clausola espressa contraria nel presente Accordo, mantenere sotto controllo le Informazioni Riservate dell’altra parte;
  • informare immediatamente l’altra parte di qualsiasi Attività sospetta o effettiva non autorizzata relativa alle Informazioni riservate dell’altra parte, anche se da parte di un Affiliato;
  • prendere tutte le misure necessarie per interrompere qualsiasi Attività non autorizzata, compreso fornire tutta l’assistenza ragionevolmente richiesta dall’altra parte in relazione a qualsiasi procedimento che l’altra parte intraprenda nei confronti di qualsiasi persona per Attività non autorizzata.

4 VIOLAZIONE

Ciascuna parte riconosce che in caso di violazione del presente Accordo da parte di essa o di un Affiliato:

  • la violazione può comportare una perdita per l’altra parte che potrebbe non essere adeguatamente risarcita dei danni;
  • l’altra parte ha diritto a uno sgravio equo, inclusa l’esecuzione dei suoi diritti mediante specifici procedimenti di esecuzione o ingiunzione.

5 DISCLAIMER

5.1 Nessuna garanzia: nessuna delle parti effettua o fornisce alcuna dichiarazione, esplicita o implicita o garanzia che:

le Informazioni riservate siano o saranno:

  • complete o precise;
  • controllate o verificate in modo indipendente;
  • le informazioni riservate siano o saranno preparate o compilate con cura.

5.2 Nessuna responsabilità per l’uso: una parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra parte (o dei suoi affiliati) in relazione alle proprie informazioni riservate o all’utilizzo di tali informazioni riservate.

6 PROPRIETÀ

Ciascuna delle parti conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale, il titolo e l’interesse nelle Informazioni riservate che divulga.

7 COMPLETAMENTO DEGLI SCOPI

7.1 Gli obblighi continuano: gli obblighi derivanti dal presente Accordo continuano ad applicarsi alle parti anche dopo il completamento o la risoluzione dello Scopo.

7.2 Restituzione delle informazioni:

  1. Su richiesta di una parte successiva al completamento o alla risoluzione dello Scopo, l’altra parte deve prontamente restituire o distruggere tutte le Informazioni Riservate che si trovano in suo possesso, o dei suoi Affiliati.
  2. Nonostante la clausola 7.21, una parte, o uno dei suoi consulenti professionali, può conservare le informazioni riservate che è tenuta legalmente a conservare, ma solo nella misura di tale requisito legale.
  3. L’altra parte deve fornire alla prima parte la conferma scritta che ha rispettato la clausola 7.21 e/o 7.22.

8 GENERALI

8.1 Rinuncia: per rinunciare a un diritto ai sensi del presente Accordo, la rinuncia deve essere in forma scritta e firmata dalla parte rinunciataria.

8.2 Cessione: nessuna delle parti può cedere o in altro modo trasferire alcuno dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo, salvo previo consenso scritto dell’altra parte.

8.3 Legge: il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato in conformità con le leggi italiane.

8.4 Invalidità: se una qualsiasi disposizione del presente Accordo è, o diventa, inapplicabile, illegale o invalida per qualsiasi motivo, la disposizione pertinente viene considerata variata nella misura necessaria a rimediare all’inapplicabilità, all’illegalità o all’invalidità. Se la variazione non è possibile, la disposizione deve essere trattata come recisa dal presente Accordo senza influire sulle altre disposizioni del presente Accordo.

8.5 Ulteriori attività: Ciascuna delle parti deve firmare e consegnare qualsiasi documento e intraprendere qualsiasi atto, questione e cosa che sia ragionevolmente richiesta dall’altra parte per attuare l’intento e le finalità del presente Accordo.

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